Agenzia Entrate Riscossione ha pubblicato sul sito le modalità e il servizio per presentare la domanda di adesione.
La Legge n. 197/2022 stabilisce che i benefici previsti dalla Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”) siano applicati ai debiti risultanti dai carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, anche se ricompresi in precedenti rottamazioni che risultano decadute per mancati pagamenti.
Chi aderisce dovrà pagare unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le eventuali procedure esecutive e per i diritti di notifica. Non saranno invece da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi iscritti a ruolo, sanzioni, interessi di mora e aggio. Per quanto riguarda i debiti contenuti nei carichi relativi alle sanzioni per violazioni del Codice della strada, nonché alle altre sanzioni amministrative (diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali), l’accesso alla misura agevolativa prevede, che non siano da corrispondere unicamente le somme dovute a titolo di interessi compresi quelli di cui all’art. 27, sesto comma, della Legge n. 689/1981 (cosiddette “maggiorazioni”), quelli di mora di cui all’art. 30, comma 1, del DPR n. 602/1973 e di rateizzazione, nonché le somme dovute a titolo di aggio.
Non rientrano nel beneficio della Rottamazione-quater:
- i carichi affidati all’Agente della riscossione prima del 1° gennaio 2000 e dopo il 30 giugno 2022;
- i carichi relativi a:
– somme dovute a titolo di recupero degli aiuti di Stato;
– crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
– multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
– “risorse proprie tradizionali” dell’Unione Europea e l’Imposta sul Valore Aggiunto riscossa all’importazione.
- le somme affidate dagli enti della fiscalità locale e/o territoriale per la riscossione a mezzo avvisi di pagamento (cosiddetti GIA);
• i carichi affidati dalle casse/enti previdenziali di diritto privato che non hanno provveduto, entro il 31gennaio 2023, all’adozione di uno specifico provvedimento volto a ricomprendere gli stessi carichi nell’ambito applicativo della misura agevolativa
La richiesta deve essere trasmessa in via telematica entro il 30 giugno 2023 e se la domanda verrà accolta sarà possibile pagare in un’unica soluzione o in un massimo di 18 rate in 5 anni.
A chi ha presentato la richiesta di definizione agevolata, Agenzia delle entrate-Riscossione invierà entro il 30 settembre 2023 la comunicazione con l’esito della domanda, l’ammontare delle somme dovute ai fini della definizione e i bollettini di pagamento in base al piano di rate scelto in fase di adesione.
Vediamo come si fa:
E’ necessario utilizzare l’apposito servizio disponibile direttamente nell’area pubblica del sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it, senza la necessità di inserire credenziali di accesso.
Si hanno a disposizione due modalità alternative per presentare la domanda di adesione nella sezione «Definizione agevolata»:
- On-line in area riservata
Compilano il form e indicano le cartelle/avvisi che intendi inserire nella domanda di adesione direttamente dall’area riservata con le credenziali SPID, CIE e Carta Nazionale dei Servizi.
- On-line in area pubblica
Compilando il form, allegando la documenazione di riconoscimento.
In entrambi i casu si deve compilare l’apposito form inserendo i numeri identificativi delle cartelle/avvisi che si vogliono includere nella domanda di adesione, specificando il numero delle rate in cui si intende suddividere l’importo dovuto e il domicilio al quale verrà inviata entro il mese di giugno la comunicazione delle somme dovute
È inoltre necessario indicare un indirizzo e-mail al quale verrà inviata la ricevuta di presentazione della domanda ed è obbligatorio allegare la prevista documentazione di riconoscimento.
Dopo aver presentato la domanda si riceverà una e-mail all’indirizzo indicato di presa in carico con allegata la ricevuta di presentazione della domanda di adesione.
Agenzia delle entrate-Riscossione invierà poi al contribuente, entro il 30 settembre 2023, una Comunicazione di:
- accoglimento della domanda, contenente:
– l’ammontare complessivo delle somme dovute a titolo di Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”);
– la scadenza dei pagamenti in base alla soluzione rateale indicata in fase di
presentazione della domanda di adesione;
– i moduli di pagamento precompilati;
– le informazioni per richiedere l’eventuale domiciliazione dei pagamenti sul proprio conto corrente; - diniego (eventuale), con l’evidenza delle motivazioni per le quali non è stata accolta la richiesta di Definizione agevolata.
È prevista la possibilità di pagare l’importo dovuto a titolo di Definizione agevolata:
- in un’unica soluzione, entro il 31 ottobre 2023;
- oppure, in un numero massimo di 18 rate (5 anni) consecutive, di cui le prime due con scadenza il 31 ottobre e il 30 novembre 2023. Le restanti 16 rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate entro il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. La prima e la seconda rata saranno pari al 10% delle somme complessivamente dovute a titolo di Definizione agevolata, le restanti rate invece saranno, tra loro, di pari importo. Il pagamento rateizzato prevede l’applicazione degli interessi al tasso del 2 per cento annuo, a decorrere dal 1° agosto 2023.
La scelta del numero delle rate dovrà essere indicata nella domanda di adesione alla Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”). I pagamenti dovranno avvenire secondo le date di scadenza riportate sulla “Comunicazione delle somme dovute” che Agenzia delle entrate-Riscossione invierà entro il 30 settembre 2023 unitamente ai moduli di pagamento.
E’ possibile poi pagare attraverso le seguenti modalità:
- Sito istituzionale;
• App EquiClick;
• Domiciliazione sul conto corrente;
• Moduli di pagamento utilizzabili nei circuiti di pagamento di:
▪ sportelli bancari;
▪ uffici postali;
▪ home banking;
▪ ricevitorie e tabaccai;
▪ sportelli bancomat (ATM) che hanno aderito ai servizi CBILL;
▪ Postamat;
• Sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione prenotando un appuntamento nei giorni dal lunedì al venerdì.
Attenzione perché in caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento, la Rottamazione-quater risulta inefficace e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto.
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